ASSISTENZA
L’Assistenza
diretta che il Consolato Generale eroga a favore dei connazionali consiste
in:
a) Sussidi ai
connazionali indigenti residenti all’estero
- Ordinari
-
Straordinari (debbono essere autorizzati dal Ministero degli Esteri)
b) Prestiti con
promessa di restituzione:
-
Ordinari
-
Straordinari (debbono essere
autorizzati dal Ministero degli Esteri)
c) Assistenza
sanitaria
d) Assistenza
legale
e) Spese funebri
f)
Rimpatri consolari.
PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI ORDINARI
E STRAORDINARI
Le norme non consentono la periodicità del sussidio.
Requisiti indispensabili per l’erogazione sono:
n Il possesso
della cittadinanza italiana
n Lo stato
di indigenza.
Il
connazionale richiedente un sussidio, è tenuto a presentarsi al Consolato
(Ufficio Assistenza) per la compilazione del richiesto formulario informativo.
Ottenuto
il parere favorevole dell’Ufficio Assistenza, verrà predisposta l’erogazione
del sussidio che l’interessato potrà riscuotere personalmente o tramite
un suo delegato (in possesso di formale delega) in Consolato.