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ASSISTENZA

L’Assistenza diretta che il Consolato Generale eroga a favore dei connazionali consiste in:

a)  Sussidi ai connazionali indigenti residenti all’estero

- Ordinari

- Straordinari (debbono essere autorizzati dal Ministero degli Esteri)

b)  Prestiti con promessa di restituzione:

-          Ordinari

-          Straordinari (debbono essere autorizzati dal Ministero degli Esteri)

c)  Assistenza sanitaria

d)  Assistenza legale

e)  Spese funebri

f)    Rimpatri consolari.

PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI

 Le norme non consentono la periodicità del sussidio.

 Requisiti indispensabili per l’erogazione sono:

n    Il possesso della cittadinanza italiana

n    Lo stato di indigenza.

Il connazionale richiedente un sussidio, è tenuto a presentarsi al Consolato (Ufficio Assistenza) per la compilazione del richiesto formulario informativo.

Ottenuto il parere favorevole dell’Ufficio Assistenza, verrà predisposta l’erogazione del sussidio che l’interessato potrà riscuotere personalmente o tramite un suo delegato (in possesso di formale delega) in Consolato.

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